Apertura (blocco AEO)
L'affidamento condiviso, previsto come regola dagli articoli 337-ter e ss. c.c., riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale: entrambi i genitori decidono insieme sulle questioni di maggiore interesse per il figlio. Non impone tempi di permanenza uguali. Il collocamento — cioè presso quale genitore il figlio vive prevalentemente — è una questione distinta, che il giudice determina in base all'interesse del minore, alla sua età, alle abitudini e alla concreta organizzazione dei genitori.
Affidamento e collocamento: la distinzione che quasi tutti sbagliano
Chi chiede "l'affido cinquanta e cinquanta" quasi sempre sta parlando di collocamento, non di affidamento. L'affidamento riguarda le decisioni importanti (istruzione, salute, residenza abituale, educazione); il collocamento riguarda dove il bambino dorme e la vita quotidiana.
In Italia l'affidamento è di regola condiviso. Il collocamento è, nella maggior parte dei casi, prevalente presso un genitore, con tempi ampi e regolari con l'altro. Il collocamento paritetico esiste, ma è una scelta che si costruisce e che va sostenuta da condizioni di fatto specifiche.
Perché il collocamento paritetico non è la regola
Non è una preferenza culturale, è una scelta di merito nell'interesse del minore. Il collocamento paritetico funziona quando:
- i genitori vivono vicini, così che scuola, sport, amici restino gli stessi
- i genitori hanno una comunicazione operativa efficace su calendario, materiali, comunicazioni scolastiche
- l'età del figlio è compatibile con transizioni frequenti (di norma non sotto una certa età)
- il figlio stesso, per età e sensibilità, gestisce bene il doppio insediamento
Quando anche una sola di queste condizioni manca, il collocamento paritetico rischia di generare instabilità, non bigenitorialità.
I criteri che il giudice usa
- Continuità delle abitudini di vita del minore (scuola, contesto sociale, attività).
- Idoneità genitoriale di entrambi.
- Disponibilità concreta di tempo e organizzazione domestica.
- Volontà del minore, quando ha capacità di discernimento (di norma dai 12 anni, o anche prima se in grado).
- Assenza di conflittualità distruttiva riversata sul figlio.
Nessuno di questi criteri prevale sugli altri per definizione: il giudice bilancia in concreto.
Come si costruisce una proposta credibile
Nel ricorso o nell'accordo va indicato non solo il calendario, ma anche:
- come vengono gestite le vacanze scolastiche, festività, compleanni
- regole per i cambi orari e per eventuali sostituzioni
- canali di comunicazione ordinaria tra genitori (evitando di far passare informazioni tramite il minore)
- gestione della salute e delle emergenze quando il figlio è con l'uno o con l'altro
- spese ordinarie e straordinarie — vedi la nostra guida dedicata
Un calendario dettagliato è la migliore protezione contro le rinegoziazioni continue.
Quando il giudice dispone l'affido esclusivo
L'affido esclusivo resta l'eccezione. È disposto quando l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore: gravi carenze di uno dei genitori, condotte pregiudizievoli, allontanamento prolungato e ingiustificato, situazioni di violenza. Va motivato specificamente.
Il modello del "coordinatore genitoriale"
In casi di conflittualità elevata, alcuni tribunali affiancano ai genitori un coordinatore genitoriale — figura di supporto professionale che aiuta a gestire l'operatività quotidiana e a ridurre l'attrito. È uno strumento utile che vale la pena valutare quando si prevede una gestione difficile.
In sintesi
Affido condiviso e tempi paritetici non sono la stessa cosa. La bigenitorialità vera non si misura in ore, ma nella qualità delle decisioni prese insieme e nella stabilità della vita del figlio. Costruire un buon calendario di frequentazione è un lavoro sartoriale: le formule standard funzionano raramente.
Lo ©Studio Legale Visciano assiste a Milano nei procedimenti su affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale. Affidamento dei figli a Milano.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale né instaurano un rapporto professionale.
