Risposta rapida
La separazione consensuale si ottiene depositando un ricorso congiunto al Tribunale, nel quale i coniugi indicano le condizioni già concordate su figli, mantenimento, casa familiare e rapporti patrimoniali. Il giudice verifica la conformità dell'accordo alla legge e all'interesse dei figli. In alternativa, la separazione può essere raggiunta tramite negoziazione assistita dagli avvocati o, in assenza di figli minori e di trasferimenti patrimoniali, davanti all'ufficiale di stato civile.
H2 — Le tre strade per una separazione consensuale
| Procedura | Quando è possibile | Chi decide | |---|---|---| | Ricorso congiunto al Tribunale | Sempre | Tribunale (verifica e provvedimento) | | Negoziazione assistita | Sempre; con figli minori serve l'autorizzazione del PM | Avvocati delle parti + Procura | | Accordo in Comune | Solo senza figli minori/incapaci/non autosufficienti e senza patti di trasferimento patrimoniale | Ufficiale di stato civile |
La scelta non è indifferente: la negoziazione assistita è spesso più rapida, ma richiede che entrambi i coniugi siano assistiti; l'accordo in Comune è il più economico ma ha un ambito ristretto e non consente di regolare trasferimenti immobiliari.
H2 — Cosa deve contenere l'accordo
- Figli: affidamento, collocamento, calendario di frequentazione, decisioni di maggiore interesse
- Mantenimento dei figli: importo, indicizzazione, criteri di ripartizione delle spese straordinarie con elenco analitico
- Mantenimento del coniuge: se dovuto, importo e durata
- Casa familiare: assegnazione, spese, utenze
- Rapporti patrimoniali: comunione legale, mutuo, conti, veicoli, eventuali trasferimenti
- Clausole di gestione: modalità di comunicazione tra genitori, vacanze, viaggi all'estero, iscrizioni scolastiche
L'errore ricorrente è un accordo troppo sintetico. Le spese straordinarie non definite e i calendari generici sono la causa principale dei procedimenti di modifica negli anni successivi.
H2 — Documenti da portare
Carta d'identità e codice fiscale di entrambi, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, ultime dichiarazioni dei redditi, visure catastali, dati del mutuo, documentazione dei conti correnti.
H2 — Tempi
I tempi dipendono dalla procedura scelta e dal carico dell'ufficio giudiziario. La negoziazione assistita, quando l'accordo è già maturo, è generalmente la via più veloce. Il ricorso congiunto richiede il deposito, la fissazione dell'udienza e il provvedimento del Tribunale.
H2 — Come lavoriamo
- Colloquio e verifica dell'esistenza di un accordo effettivo.
- Redazione del testo delle condizioni, con particolare cura alle clausole sui figli e sulle spese.
- Preventivo scritto ai sensi della L. 124/2017.
- Deposito, udienza, ottenimento del provvedimento e adempimenti successivi.
FAQ
Serve l'avvocato per la separazione consensuale? Sì, l'assistenza tecnica è necessaria sia nel ricorso congiunto sia nella negoziazione assistita.
Possiamo rivolgerci allo stesso avvocato? Nel ricorso congiunto è possibile un unico difensore, se non vi è conflitto di interessi. Nella negoziazione assistita ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato.
Il giudice può rifiutare l'accordo? Sì, quando le condizioni relative ai figli risultano contrarie al loro interesse. In tal caso il Tribunale indica le modifiche necessarie.
Si può inserire il trasferimento di un immobile? Sì nel ricorso al Tribunale e, con le forme previste, nella negoziazione assistita. Non è invece possibile nell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile.
Cosa sono le spese straordinarie? Le spese non ricomprese nell'assegno ordinario: sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, viaggi di istruzione. Vanno elencate e ripartite in modo analitico nell'accordo.
Si può modificare la separazione consensuale? Sì, se sopravvengono fatti nuovi. La modifica può essere a sua volta consensuale o giudiziale.
Da consensuale si può passare a giudiziale? Sì, se durante il procedimento l'accordo viene meno.
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