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    Amministratore di S.r.l.: quando risponde con il proprio patrimonio

    A cura dell'Avv. Enrico Visciano

    Apertura (blocco AEO)

    L'amministratore di S.r.l. risponde con il proprio patrimonio verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale quando insufficiente, e verso i singoli soci e terzi per gli atti dolosi o colposi che li abbiano direttamente danneggiati. La business judgment rule protegge le scelte gestionali diligenti anche se rivelatesi sbagliate; non protegge le omissioni, le violazioni di legge, i conflitti di interesse.

    Verso la società

    È la responsabilità classica dell'art. 2476 c.c. per la S.r.l. L'amministratore risponde dei danni cagionati alla società dall'inosservanza dei doveri di gestione secondo la diligenza professionale richiesta.

    L'azione è promossa dalla società, ma la S.r.l. ha una peculiarità: il singolo socio può agire per la responsabilità dell'amministratore anche a nome della società. È uno strumento potente in caso di paralisi assembleare.

    Verso i creditori sociali

    Quando il patrimonio della società è insufficiente a soddisfare i creditori, gli amministratori rispondono se l'insufficienza è derivata dall'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

    Tipici casi: operazioni compiute con capitale sotto la soglia minima senza adeguati provvedimenti, aggravamento del dissesto in fase di crisi, pagamenti preferenziali indebiti.

    Verso i singoli soci e terzi

    Rispondono verso i singoli soci o terzi che siano stati direttamente danneggiati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori. Non basta il danno riflesso subito come socio per il minor valore della quota: serve un danno diretto alla sfera individuale.

    La business judgment rule

    Il giudice non entra nel merito dell'opportunità delle scelte gestionali quando queste sono state assunte:

    • con adeguata informazione preventiva
    • in assenza di conflitto di interessi
    • con procedura decisionale ragionevole
    • nell'interesse della società

    Una decisione strategica che si è rivelata sbagliata non è, di per sé, fonte di responsabilità. Un investimento andato male dopo un'istruttoria seria è un rischio d'impresa, non un illecito.

    Quando la business judgment rule non protegge

    • Violazioni di legge o di statuto (regole cogenti, non scelte discrezionali).
    • Omissioni di adempimenti dovuti (bilanci, dichiarazioni, obblighi di sicurezza).
    • Conflitti di interesse non gestiti secondo la procedura di legge.
    • Operazioni palesemente irragionevoli (nessuna istruttoria, evidente contrarietà all'interesse sociale).

    La fase di crisi

    Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza gli amministratori hanno un dovere rafforzato di attivare gli assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e di adottare le iniziative previste dalla legge. La violazione di questi doveri diventa fonte autonoma di responsabilità.

    La regola pratica: dal momento in cui emergono indicatori di crisi, ogni operazione compiuta va valutata con lente aggiuntiva. Gli amministratori devono documentare le decisioni assunte per proteggere il patrimonio sociale e i creditori.

    La rinuncia all'azione e le transazioni

    L'azione di responsabilità può essere transatta o rinunciata dalla società, ma la rinuncia non è opponibile ai creditori sociali quando ricorrono i presupposti dell'azione a tutela di questi ultimi. È un limite importante che rende meno "definitive" di quanto sembri le manleve concesse dalla società all'amministratore uscente.

    L'assicurazione D&O

    La polizza Directors & Officers copre — nei limiti contrattuali — i danni derivanti da atti di gestione. È uno strumento diffuso, con esclusioni tipiche (atti dolosi, sanzioni amministrative, alcune violazioni fiscali). Va negoziata con attenzione al massimale, alla franchigia, al retroattivo e alla clausola di run-off per la copertura dopo la cessazione della carica.

    Errori ricorrenti degli amministratori

    • Firmare senza istruttoria documentata: la firma senza istruttoria diventa il primo capitolo dell'atto di citazione.
    • Non aggiornare i libri sociali: verbali mancanti o incompleti indeboliscono ogni difesa.
    • Sottovalutare il conflitto di interessi: gestire correttamente il conflitto tutela; ignorarlo espone.
    • Ignorare gli indicatori di crisi: chi continua a operare come se nulla fosse peggiora la propria posizione.
    • Dimettersi tardi: le dimissioni tempestive, quando la situazione è insostenibile, sono un atto di tutela.

    In sintesi

    Fare l'amministratore di S.r.l. non è pericoloso in sé: lo diventa quando si gestisce senza metodo. Istruttoria documentata, gestione dei conflitti di interesse, sorveglianza sugli indicatori di crisi, verbalizzazione ordinata: sono le cose noiose che, sommate, valgono molto più di qualunque polizza.


    Lo ©Studio Legale Visciano assiste a Milano amministratori e società nel contenzioso di responsabilità e nella prevenzione dei relativi rischi. Responsabilità degli amministratori a Milano.

    Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale né instaurano un rapporto professionale.


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