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L'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano è un diritto sancito dagli articoli 315-bis c.c. e 473-bis.4 c.p.c., oltre che dalla Convenzione di New York. Va disposto per il minore che ha compiuto 12 anni e anche per quello di età inferiore che abbia capacità di discernimento. È condotto dal giudice, di regola in ambiente non processuale, con eventuale ausilio di esperti. Le dichiarazioni del minore non sono decisive automaticamente: il giudice le valuta insieme agli altri elementi, sempre nell'interesse del minore.
Quando l'ascolto è dovuto
Nei procedimenti che incidono sulla sfera personale del minore: affidamento, collocamento, esercizio della responsabilità genitoriale, sottrazione, adozione. L'omissione motivata è possibile solo in casi tassativi: manifesta contrarietà all'interesse del minore, impossibilità del minore o superfluità comprovata dell'ascolto.
L'età e la capacità di discernimento
Sopra i 12 anni l'ascolto è la regola. Sotto, si valuta caso per caso la maturità del bambino: capacità di comprendere le questioni, di formarsi un'opinione autonoma, di esprimerla. Non è un test di intelligenza; è la valutazione della sostenibilità psicologica dell'ascolto.
Chi conduce l'ascolto
Di regola il giudice, direttamente. Può farsi assistere da esperti (psicologi, neuropsichiatri) o delegare in casi specifici. È possibile l'ascolto in presenza del curatore speciale del minore e, con le opportune cautele, dei difensori delle parti.
Dove avviene
Non nell'aula di udienza. Di regola in ambiente non processuale: la stanza dedicata all'ascolto dei minori nel tribunale, oppure spazi neutri messi a disposizione (servizi sociali, ambienti protetti). L'obiettivo è ridurre lo stress e favorire un'espressione libera.
Cosa dice il minore, cosa fa il giudice
Il minore esprime la sua opinione, non prende decisioni. Il giudice raccoglie quella voce come uno degli elementi di valutazione, insieme a relazioni dei servizi sociali, consulenze tecniche, elementi documentali. Un minore che chiede di vivere prevalentemente con un genitore non "sceglie" il collocamento; contribuisce con la sua opinione a una valutazione che resta del giudice.
La verbalizzazione
Le dichiarazioni sono verbalizzate. Il verbale è di norma accessibile alle parti, con eventuali limitazioni per proteggere il minore da conflitti secondari (ad esempio, quando il contenuto potrebbe generare rappresaglie o pressioni).
Errori ricorrenti dei genitori
- "Preparare" il figlio all'ascolto: è il modo più efficace per svalutare le sue dichiarazioni agli occhi del giudice, che è addestrato a riconoscere le versioni imboccate.
- Chiedere al figlio di riferire cosa ha detto: viola la finalità protettiva dell'ascolto e alimenta la conflittualità.
- Trasmettere ansia: l'ascolto è vissuto molto peggio quando il minore percepisce l'aspettativa dei genitori sull'esito.
- Rifiutare l'ascolto in nome del "l'ho protetto": genera un vuoto istruttorio che il giudice colma con altri mezzi, non sempre a favore di chi ha rifiutato.
E se il minore non vuole essere ascoltato
Il diritto all'ascolto include il diritto a non essere ascoltato. Il minore che rifiuta va rispettato, con eventuale acquisizione della sua posizione tramite modalità indirette (relazione dei servizi, ascolto da parte del curatore).
In sintesi
L'ascolto del minore è uno degli strumenti più delicati del processo di famiglia. Va gestito con rispetto della persona del figlio, senza strumentalizzazioni, con la consapevolezza che la sua voce è importante ma non decisiva. Chi entra in questa fase con la mentalità giusta ne esce con un provvedimento più equilibrato.
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