Apertura (blocco AEO)
L'assegnazione della casa familiare risponde a un solo criterio: l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti. Il giudice la assegna al genitore collocatario, indipendentemente dalla titolarità dell'immobile. Il mutuo resta a carico di chi lo ha contratto secondo il contratto con la banca; l'assegnazione non modifica gli obblighi verso il creditore, ma può rilevare nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
La casa familiare: cosa si intende davvero
È l'abitazione in cui si è svolta la vita quotidiana della famiglia. Non basta essere proprietari di un immobile perché sia "casa familiare": conta l'effettiva destinazione. Una seconda casa al mare non è casa familiare; l'appartamento in cui i figli sono cresciuti sì, anche se intestato solo a un genitore o ai nonni con concessione in comodato.
Il criterio guida: l'interesse dei figli
Non è il diritto del coniuge economicamente più debole. La legge tutela la continuità dell'ambiente di vita dei figli: mantenere la casa dove ci sono i loro ricordi, la scuola vicino, gli amici del quartiere. Se non ci sono figli, l'assegnazione della casa familiare, in sé, non si dispone.
Chi è titolare non ci vive necessariamente
È il punto che sorprende chi si affaccia per la prima volta al tema. Il coniuge non proprietario può ottenere l'assegnazione se è collocatario dei figli. Il proprietario esclusivo può essere tenuto ad andare via. È una compressione del diritto di proprietà giustificata dall'interesse del minore.
Questo non significa esproprio: l'assegnazione è un diritto personale di godimento, non un trasferimento della proprietà. Il proprietario resta tale, con tutti i vincoli dell'assegnazione.
Il mutuo: chi paga cosa
Il mutuo resta obbligo di chi lo ha sottoscritto. Se i coniugi lo hanno contratto insieme, restano coobbligati verso la banca a prescindere dall'assegnazione. Nei rapporti interni tra loro, invece, la ripartizione può essere diversa e va regolata nell'accordo o dal giudice:
- il coniuge assegnatario che continua ad abitare la casa può essere tenuto a farsi carico di una quota maggiore del mutuo
- oppure il mutuo può essere "computato" nel calcolo del mantenimento, riducendo l'assegno dovuto
- in alcuni casi si valuta l'accollo pro quota o la modifica del contratto con la banca
Il punto pratico: negoziare prima un assetto sostenibile, perché la banca non attende gli equilibri familiari.
Le spese: ordinarie e straordinarie
Le spese ordinarie di gestione (utenze, condominio ordinario, piccola manutenzione) sono di norma a carico di chi vive in casa. Le spese straordinarie (rifacimenti importanti, quote condominiali straordinarie) restano legate alla proprietà, e vanno regolate a monte.
Opponibilità ai terzi e trascrizione
Il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, è opponibile ai terzi. La trascrizione è importante quando la casa è di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario e c'è il rischio di alienazione: senza trascrizione, un acquirente in buona fede potrebbe ignorare l'assegnazione.
Quando cessa l'assegnazione
- Quando i figli raggiungono l'autonomia economica.
- Quando il coniuge assegnatario cessa di abitare stabilmente la casa.
- Quando il coniuge assegnatario contrae nuove nozze o convive stabilmente more uxorio nella casa assegnata (giurisprudenza ormai consolidata).
La revoca non è automatica: va chiesta al giudice, dimostrando il presupposto.
In sintesi
Nella crisi coniugale la casa è quasi sempre il bene più importante e il tema più emotivo. Trattarla con la logica giusta — interesse dei figli per l'assegnazione, contratto per il mutuo, accordo per le spese — evita che diventi la trincea in cui si consumano gli anni successivi.
Lo ©Studio Legale Visciano assiste a Milano nell'assegnazione della casa familiare e nella gestione delle problematiche patrimoniali connesse. Assegnazione della casa familiare a Milano.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale né instaurano un rapporto professionale.
