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    Preventivo dell'avvocato: cosa deve contenere per legge

    A cura dell'Avv. Enrico Visciano

    Apertura (blocco AEO)

    L'avvocato è tenuto a comunicare al cliente, in forma scritta e prima del conferimento dell'incarico o su sua richiesta, un preventivo con il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili, la misura del compenso e gli estremi della polizza assicurativa professionale (art. 13 l. 247/2012). Il cliente ha diritto a ricevere ogni informazione utile per una consapevole scelta e a essere aggiornato sulle circostanze che rendono probabile la modifica del compenso stimato.

    Cosa dice la legge

    L'art. 13 della legge professionale forense (l. 247/2012) impone all'avvocato una serie di obblighi informativi verso il cliente:

    • comunicazione del grado di complessità dell'incarico
    • indicazione degli oneri ipotizzabili
    • indicazione della misura del compenso (nelle forme concordate)
    • indicazione degli estremi della polizza assicurativa professionale
    • aggiornamento nel corso del rapporto

    L'ordinamento deontologico rafforza questi obblighi (art. 27 c.d.f.) e prevede sanzioni disciplinari per la violazione.

    Il compenso: come si determina

    Può essere pattuito:

    • a tempo (tariffa oraria applicata alle ore effettivamente svolte)
    • a forfait (importo predeterminato per l'intero incarico o per fasi)
    • in misura percentuale sul valore della causa o dell'affare, con i limiti previsti
    • in relazione al risultato (patto di quota lite, con i limiti di legge)

    In assenza di accordo, si applicano i parametri ministeriali (attualmente DM 55/2014 e successivi aggiornamenti).

    Quello che il preventivo dovrebbe sempre contenere

    1. Descrizione dell'incarico: cosa lo studio è chiamato a fare (e cosa non fa).
    2. Fasi previste: attività stragiudiziali, primo grado, eventuali gradi successivi.
    3. Struttura del compenso per ciascuna fase, distinguendo compenso, spese generali, esborsi documentati.
    4. Ipotesi di modifica: circostanze che potrebbero far variare il compenso stimato.
    5. Termini di fatturazione e pagamento.
    6. Diritto di recesso del cliente e conseguenze economiche.
    7. Estremi della polizza assicurativa dell'avvocato.
    8. Trattamento dei dati personali e sostituzione processuale.

    Cosa non è un preventivo

    • Una promessa verbale ("stiamo intorno a…").
    • Una tariffa "tutto compreso" senza indicazione di cosa comprenda.
    • Un importo senza distinzione tra compenso e spese vive (contributo unificato, marche, notifiche): sono voci diverse e vanno esplicitate.
    • Un documento che rimanda genericamente ai "parametri di legge" senza tradurli in un range di importo.

    Il patto di quota lite

    La legge consente l'accordo che leghi il compenso al risultato entro limiti stringenti e con obbligo di forma scritta. Va valutato caso per caso: può essere ragionevole in alcune tipologie di controversie (recupero credito, cause con esito monetario chiaramente misurabile), meno in altre. Il patto va calibrato per non violare i limiti di legge e i doveri deontologici.

    Aggiornamento in corso di incarico

    Il preventivo non è un contratto rigido: se emergono complicazioni non prevedibili all'inizio (nuove domande della controparte, incidenti processuali, consulenze tecniche non ipotizzate), l'avvocato deve informare il cliente e concordare l'eventuale integrazione del compenso, per iscritto.

    Il diritto del cliente all'informazione

    Il cliente ha diritto a:

    • prospetto delle attività svolte e da svolgere
    • stato delle pratiche in tempi ragionevoli
    • documentazione a lui riferibile
    • consulenza sui rischi e sulle probabilità di esito
    • restituzione dei documenti al termine del rapporto

    Un rapporto in cui questi diritti non sono garantiti è, prima ancora che un problema economico, un problema di qualità professionale.

    Il preventivo è nell'interesse di entrambi

    La lettura difensiva "il preventivo protegge il cliente dall'avvocato" è riduttiva. Un preventivo scritto ben fatto protegge anche l'avvocato: fissa cosa è compreso e cosa no, riduce i contenziosi sul compenso, permette di gestire in modo trasparente le variazioni. Un rapporto che parte con un buon preventivo è, statisticamente, un rapporto più lungo e meno litigioso.

    In sintesi

    Il preventivo è la base del rapporto professionale. Un preventivo scritto, completo, aggiornato quando serve, non è un adempimento burocratico: è il primo indicatore del modo in cui uno studio lavora. Chi lo chiede fa una scelta consapevole; chi lo redige bene la rende possibile.


    Lo ©Studio Legale Visciano opera a Milano con preventivo scritto per ogni incarico, articolato per fase e integrato di ogni voce di costo. Contatta lo Studio per un primo colloquio.

    Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale né instaurano un rapporto professionale.

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