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    Studio Legale Visciano
    Diritto Civile

    Assistenza nelle procedure di amministrazione di sostegno per soggetti che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

    L'amministrazione di sostegno (legge 6/2004) è lo strumento più moderno e flessibile per la protezione dei soggetti fragili: il Giudice Tutelare ritaglia su misura i poteri dell'amministratore, lasciando al beneficiario la massima autonomia possibile per gli atti di vita quotidiana.

    Lo Studio assiste familiari, beneficiari e amministratori in tutte le fasi: ricorso introduttivo presso il Giudice Tutelare di Milano, definizione dei poteri, rendiconto annuale, modifica e revoca, contenzioso in caso di conflitti familiari.

    Cosa facciamo

    • 1Ricorso per nomina dell'amministratore di sostegno
    • 2Definizione dei poteri e dei limiti dell'amministratore
    • 3Assistenza al beneficiario, all'amministratore e ai familiari
    • 4Rendiconto annuale al Giudice Tutelare
    • 5Modifica e revoca della misura di protezione
    • 6Tutela degli interessi patrimoniali del beneficiario

    Riferimenti normativi

    • §Legge 9 gennaio 2004 n. 6
    • §Artt. 404-413 c.c.

    Domande frequenti

    +

    Quanto dura la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno?

    Presso il Giudice Tutelare di Milano i tempi sono mediamente di 2-4 mesi dal deposito del ricorso. In caso di urgenza il giudice può nominare un amministratore provvisorio con decreto immediato.

    +

    Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

    Di regola un familiare (coniuge, figlio, fratello), ma in caso di conflitti o complessità il giudice può nominare un avvocato o un professionista esterno. Lo Studio assume anche direttamente incarichi di amministratore di sostegno.

    +

    L'amministratore di sostegno può vendere la casa del beneficiario?

    Solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare, che valuta la convenienza dell'atto e la sua utilità per il beneficiario. Lo stesso vale per gli atti di straordinaria amministrazione (mutui, donazioni, transazioni).

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