
Consulenza e assistenza nelle procedure di interdizione e inabilitazione, con tutela degli interessi del soggetto da proteggere e della famiglia.
Le procedure di interdizione e inabilitazione sono le misure di protezione più incisive dell'ordinamento, applicabili solo quando l'amministrazione di sostegno risulti inadeguata. L'interdizione priva totalmente della capacità di agire, l'inabilitazione la limita agli atti di straordinaria amministrazione.
Lo Studio assiste i familiari nella valutazione della misura più appropriata, nella gestione del giudizio davanti al Tribunale di Milano e nella successiva attività di tutela o curatela.
Cosa facciamo
- 1Procedura di interdizione giudiziale
- 2Procedura di inabilitazione
- 3Nomina del tutore o curatore
- 4Revoca e modifica dei provvedimenti
- 5Gestione del patrimonio del soggetto protetto
- 6Rendiconto al Giudice Tutelare
Riferimenti normativi
- §Codice Civile, artt. 414-432
- §Codice di Procedura Civile, artt. 712-720
Domande frequenti
+Qual è la differenza tra interdizione e amministrazione di sostegno?
L'interdizione priva integralmente della capacità di agire ed è oggi residuale, applicata solo nei casi più gravi. L'amministrazione di sostegno, più flessibile e modulabile, è preferita in quasi tutte le situazioni di fragilità.
+Chi può chiedere l'interdizione di una persona?
Possono presentare ricorso il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il Pubblico Ministero.
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