Risposta rapida
L'assegno divorzile spetta al coniuge che non dispone di mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive. Non esiste una percentuale automatica del reddito: l'importo si determina valutando le condizioni delle parti, il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio. La funzione dell'assegno è insieme assistenziale, compensativa e perequativa.
H2 — La differenza con l'assegno di separazione
Sono istituti diversi. L'assegno di mantenimento in separazione tende a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza, perché il vincolo coniugale permane. L'assegno divorzile presuppone invece lo scioglimento del matrimonio e non mira a replicare il tenore di vita precedente: guarda all'adeguatezza dei mezzi e al riequilibrio dei sacrifici.
È il motivo per cui l'importo dell'assegno divorzile è spesso inferiore a quello di separazione, e per cui la sua quantificazione va argomentata ex novo.
H2 — I criteri concretamente valutati
- Reddito e patrimonio di ciascuno, comprese le rendite e i beni non produttivi di reddito.
- Capacità lavorativa effettiva, valutata in concreto: età, stato di salute, qualifica, mercato del lavoro locale.
- Contributo alla conduzione familiare: cura dei figli, lavoro domestico, sostegno all'attività dell'altro coniuge.
- Contributo alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge.
- Sacrificio di occasioni professionali in favore della famiglia.
- Durata del matrimonio, con peso crescente.
Non esistono tabelle vincolanti. Alcuni tribunali utilizzano criteri orientativi, ma la determinazione resta valutazione del caso concreto.
H2 — Assegno periodico o corresponsione una tantum
Su accordo delle parti e con valutazione di equità del giudice, l'assegno può essere corrisposto in un'unica soluzione. La scelta chiude definitivamente il rapporto economico: non è più possibile chiedere in futuro un assegno periodico. Ha vantaggi evidenti in termini di certezza, ma va valutata con attenzione perché è irreversibile.
H2 — Revisione e cessazione
L'importo può essere rivisto in presenza di giustificati motivi sopravvenuti: perdita del lavoro, mutamento significativo dei redditi, nuove condizioni di salute. La revisione non opera in automatico, va chiesta con apposito procedimento e ha effetto, di regola, dalla domanda.
L'assegno cessa con le nuove nozze del beneficiario. La formazione di una convivenza stabile incide sul diritto: la giurisprudenza recente valorizza in tali casi la componente compensativa, distinguendola da quella assistenziale.
H2 — Come lo Studio imposta la questione
La quantificazione si vince sulla documentazione: dichiarazioni fiscali, movimenti bancari, ricostruzione del tenore di vita, prova del contributo dato alla famiglia o all'attività dell'altro coniuge. Lo Studio Legale Visciano cura questa ricostruzione sia per chi chiede l'assegno sia per chi ne contesta l'importo, e valuta l'opportunità della soluzione una tantum quando esistono le condizioni patrimoniali per praticarla.
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FAQ
Esiste una percentuale fissa del reddito? No. Nessuna norma prevede percentuali automatiche: l'importo dipende dai criteri valutati nel caso concreto.
L'assegno divorzile spetta sempre al coniuge con reddito minore? No. Occorre l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità oggettiva di procurarseli, oltre ai profili compensativi.
Cosa succede se convivo con un nuovo partner? La convivenza stabile incide sul diritto all'assegno; la componente compensativa può però essere conservata. La valutazione è caso per caso.
L'assegno si adegua all'inflazione? Sì, è previsto l'adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT, salvo diversa determinazione.
L'assegno per i figli è compreso in quello divorzile? No. Il mantenimento dei figli è autonomo e segue criteri propri, indipendenti dai rapporti economici tra ex coniugi.
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