WhatsApp
    +39 02 4398 2014
    Benvenuti sul sito Studio Legale Visciano · Milano
    Studio Legale Visciano

    Convivenza di fatto: quali diritti hanno i conviventi

    Cosa prevede la legge 76/2016 per chi convive senza matrimonio, cosa non prevede e come tutelarsi con un contratto di convivenza.

    In sintesi

    Diritti dei conviventi di fatto: registrazione anagrafica, casa, salute, contratto di convivenza e figli. Studio Legale Visciano, Milano.

    Chiama lo Studio

    Risposta rapida

    La legge 76/2016 riconosce i conviventi di fatto — due maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, non legati da matrimonio o unione civile — attribuendo diritti in materia di salute, casa familiare, attività d'impresa familiare e risarcimento del danno. Non attribuisce però diritti successori né un assegno automatico alla cessazione della convivenza: per quelli serve un contratto di convivenza o un testamento.

    H2 — Come si prova la convivenza di fatto

    La stabile convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune, che costituisce lo strumento privilegiato. In mancanza, può essere dimostrata con ogni mezzo: certificazione di residenza, documentazione della coabitazione, prova della comunanza di vita e di spese.

    La registrazione anagrafica è consigliabile in ogni caso: molti diritti previsti dalla legge presuppongono un accertamento agevole dello status.

    H2 — I diritti riconosciuti dalla legge

    • Salute: diritto di visita e di assistenza in caso di malattia o ricovero, accesso alle informazioni personali secondo le regole della struttura sanitaria; possibilità di designare il convivente come rappresentante per le decisioni sanitarie.
    • Casa familiare: in caso di morte del convivente proprietario, il superstite ha diritto di continuare ad abitare la casa per un periodo determinato dalla legge, più lungo in presenza di figli minori o disabili; in caso di locazione, può succedere nel contratto.
    • Impresa familiare: al convivente che lavora stabilmente nell'impresa dell'altro spetta una partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, in proporzione al lavoro prestato.
    • Risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente per fatto illecito di un terzo, il superstite ha diritto al risarcimento come il coniuge.
    • Ordini di protezione contro gli abusi familiari, applicabili anche ai conviventi.

    H2 — Ciò che la convivenza di fatto non attribuisce

    Non attribuisce diritti successori: il convivente non è erede legittimo. Non attribuisce la pensione di reversibilità. Non prevede un assegno di mantenimento alla cessazione, ma solo, in presenza dei presupposti, il diritto agli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno. Non produce effetti sul regime patrimoniale, salvo quanto stabilito in un contratto di convivenza.

    H2 — Il contratto di convivenza: lo strumento decisivo

    È l'atto con cui i conviventi disciplinano i rapporti patrimoniali. Si stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, che ne cura la trasmissione al Comune per l'iscrizione anagrafica.

    Può regolare la residenza comune, le modalità di contribuzione alle spese, il regime della comunione dei beni, la sorte dei beni acquistati insieme. Non può contenere condizioni o termini, né disciplinare i rapporti con i figli, che seguono le regole di legge.

    Un contratto ben redatto previene la parte di gran lunga più conflittuale della rottura tra conviventi: la ricostruzione di chi ha pagato cosa.

    H2 — I figli nati fuori dal matrimonio

    Godono degli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. In caso di cessazione della convivenza si applicano le medesime regole su affidamento, collocamento, mantenimento e assegnazione della casa familiare previste per i coniugi. La casa è assegnata nell'interesse dei figli, non in ragione della convivenza in sé.

    Lo Studio Legale Visciano assiste nella redazione dei contratti di convivenza e nella definizione dei rapporti economici e genitoriali alla fine della convivenza.

    Approfondimenti collegati: assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli a Milano, diritto di famiglia a Milano.

    FAQ

    Il convivente eredita? No, non è erede legittimo. Per attribuirgli diritti successori è necessario un testamento, nei limiti della quota disponibile.

    Dopo quanti anni si è conviventi di fatto? La legge non fissa un numero di anni: rileva la stabilità del legame, provata di regola con la dichiarazione anagrafica.

    Spetta un mantenimento alla fine della convivenza? Non un assegno di mantenimento. In presenza dello stato di bisogno spettano gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

    Il contratto di convivenza si può modificare o sciogliere? Sì, con le stesse forme previste per la stipula; si scioglie anche per accordo, recesso, matrimonio o morte di uno dei conviventi.

    Chi resta nella casa se ci sono figli? Si applica il criterio dell'interesse dei figli, come nella crisi coniugale: l'assegnazione segue il collocamento prevalente.


    Vuoi valutare il tuo caso con lo Studio?

    Compila il form: risposta entro 2 giorni lavorativi, primo inquadramento senza impegno.

    La voce dei nostri clienti.

    4.9/ 5

    296 recensioni

    Ottima consulenza, in presenza e a pagamento. L'avvocato va dritto al punto e riassume con chiarezza. Non nasconde i rischi e non sovrastima le chance.

    Lorena M.

    Sono estremamente soddisfatta dell'assistenza ricevuta dall'Avvocato Visciano: altissima professionalità, cortesia, onestà, chiarezza e grande disponibilità.

    Marina S.

    Consulto telefonico riguardante procedura per divorzio. Avv. Visciano disponibile, fornendomi spiegazioni ed elucidandomi con dettagli precisi i miei quesiti.

    Claudio R.

    Avvocato con molta competenza, professionalità e serietà, ama il suo lavoro e molto disponibile per la sua gentilezza unica. Consiglio vivamente.

    Rosaria C.

    Professionista molto gentile e disponibile, mi ha risposto subito dandomi un consiglio su un problema lavorativo.

    Carmela De B.

    Raramente ho incontrato un professionista con tanta preparazione, tanta dedizione e tanta umanità. Non cambi mai Avvocato.

    Mario G.

    Vuoi parlare con lo Studio?

    Ricevi un inquadramento della tua situazione dal team dello Studio Legale Visciano. Compila il form o chiamaci: rispondiamo entro 2 giorni lavorativi.

    +39 02 4398 2014
    • Diritto Societario e Commerciale
    • Proprietà Intellettuale
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Civile